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Il diverbio degli assegni familiari in caso di separazione / divorzio tra i coniugi

  • Avv. Silvia Maggini
  • 27 gen 2016
  • Tempo di lettura: 1 min

In caso

di separazione o divorzio con affido condiviso, entrambi i genitori hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, ma solo uno dei due può percepirlo.

Il diritto alla corresponsione dell'ANF spetta anche in caso di figlio nato fuori dal matrimonio.

Gli assegni familiari spettano solo e soltanto al genitore affidatario dei figli minori, indi per cui se l'altro coniuge ne fa richiesta non avendone i presupposti e rendendo, così, una falsa dichiarazione nella compilazione della domanda all'INPS, il rischio di quest'ultimo è di incorrere in una sanzione penale ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000.

In tal senso, si veda la sentenza 09.10.2013 del Tribunale di Nocera Inferiore, la quale, in linea con la giurisprudenza di legittimità in materia, ha statuito che " In caso di affidamento condiviso, la coabitazione della prole minore di età con il genitore cd. collocatario, determina che sia questi il soggetto legittimato alla percezione degli assegni familiari ”.

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